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A.E.C. SETTORE COMMERCIO DEL 4 GIUGNO 2025 – ART.13 CAP.I) LETTERA G)

“A decorrere dal 1 gennaio 2026 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato e determinato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nella misura del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 12.000 euro e 18.000 euro; per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 12.000 e 18.000 euro sono elevati, rispettivamente, a 24.000 euro e 36.000 euro.”

Gli scaglioni da utilizzare per il calcolo del contributo FIRR sono:

Agenti plurimandatari

Aliquota Quota provvigione da Fino a
4% 0,00 euro 12.000,00 euro
2% 12.000,01 euro 18.000,00 euro
1% 18.000,01 euro in poi

Agenti monomandatari

Aliquota Quota provvigione da Fino a
4% 0,00 euro 24.000,00 euro
2% 24.000,01 euro 36.000,00 euro
1% 36.000,01 euro in poi

 

Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione Enasarco saranno computate, oltre alle provvigioni, anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.