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A decorrere dall’ 01/01/2023 in base al regolamento delle attività istituzionali Enasarco:

AGENTE PLURIMANDATARIO:

  • massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 28.290,00;
  • massimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 4.809,30; di cui €uro 2.404,65 a carico agente;
  • minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 476,00 (119,00 a trim.)

AGENTE MONOMANDATARIO:

  • massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 42.435,00;
  • massimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 7.213,95; di cui €uro 3.606,98 a carico agente;
  • minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 950,00 (237,50 a trim.)

La percentuale contributiva previdenziale invariata rispetto allo scorso anno è fissata nella misura totale del 17%, di cui il 8,50% a carico dell’agente ed il restante 8,50% a carico della ditta mandante.

Si ricorda che i nuovi massimali e minimali contributivi sono riferiti alle provvigioni di competenza 2023.

Aliquote contributive fondo assistenza Enasarco per Agenti operanti in forma di società di capitali (invariate)

Importi provvigionali annui Aliquota contributiva valida dal 1/1/2016
Fino a euro 13.000.000 (tredici
milioni)
4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società
agente)
Da euro 13.000.000,01 a euro
20.000.000
2% (a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico
società agente)
Da euro 20.000.000,01 a euro
26.000.000
1% (a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico
società agente)
Da euro 26.000.000,01 in poi 0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico

società agente)

 

Anche per l’anno 2023, si possono applicare le percentuali Enasarco “agevolate per i giovani agenti”
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento di nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico:

  • agenti iscritti per la prima volta all’Enasarco nel periodo 2021-2023, oppure già iscritti e che ricevono nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia, dopo oltre tre anni dalla cessazione dell’ultimo mandato di agenzia;
  • agenti che non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento del mandato);
  • agenti che svolgano l’attività di agenzia in forma individuale.

L’aliquota previdenziale agevolata è così determinata:

  • 1° anno solare contributo 11% (anziché il 17%)
  • 2° anno solare contributo 9% (anziché il 17%)
  • 3° anno solare contributo 7% (anziché il 17%)

Anche le aliquote agevolate sono a carico per metà dell’agente e per l’altra metà della mandante. Il minimale contributivo annuo (476,00 per agenti plurimandatari e 950,00 per agenti monomandatari) è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell’agevolazione.